mercoledì 21 novembre 2018

GATTO IN PERICOLO IN PROPRIETA’ ALTRUI.


L’Avvocato Risponde

a cura di Avv.ti Floriana Pisani e Margherita Mannino


GATTO IN PERICOLO IN PROPRIETA’ ALTRUI: Responsabilità proprietario, oneri amministratore condominio e comportamento da tenere da parte dei volontari

A seguito di una nota vicenda del gattino padronale scappato dal balcone della propria abitazione e che si è messo in una situazione particolarmente difficile e rischiosa è sorta la necessità di dare alcune informazioni legali su come comportarsi in questi casi.

            IL FATTO: un gatto passeggiando sulla ringhiera del proprio balcone aveva deciso di visitare l’appartamento attiguo disabitato. Di poi cadeva dal quarto al terzo piano in una intercapedine di un altro appartamento anch’esso disabitato, senza possibilità di procurarsi cibo o acqua.

Purtroppo, i primi interventi del Soccorso Veterinario, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale non hanno avuto esito positivo non riuscendo i Vigili del Fuoco ad accedere con i loro mezzi sui luoghi.

            COSA FARE: in tale inusuale situazione emergenziale bisogno per prima cosa individuare il proprietario dell’immobile chiedendo all’amministratore del condominio.

Si ricorda a tal proposito che l’amministratore di condominio è oggi facilmente individuabile stante che l’art. 1129 c. 5 del codice civile prevede che “Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore”.

Ricordiamo inoltre, che la mancata apposizione della suddetta indicazione comporta responsabilità dell’amministratore poiché egli viene meno sia ad un obbligo di legge sia agli oneri che gli derivano dal mandato conferitogli, con tutte le conseguenze giuridiche del caso.

Inoltre, in situazione di emergenza come quella verificatesi, l’amministratore del Condominio è tenuto a fornire alle Autorità che intervengono i recapiti del proprietario dell’appartamento ovvero ha l’obbligo di contattarli personalmente poiché per legge deve conoscere tali dati.

A tale proposito si rappresenta che tra i nuovi compiti che la legge di riforma riserva all’amministratore di condominio vi è la redazione e conservazione del Registro anagrafe condominiale

L’art. 1130 c. 6 del codice civile che prevede questo onere a carico dell’amministratore attribuisce allo stesso l’obbligo, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, da parte dei proprietari o di altri detentori dell’immobile a qualsiasi altro titolo di richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

L’amministratore di condominio è obbligato ad adempiere diligentemente all’obbligo sopra descritto a pena di revoca giudiziaria dell’incarico, per gravi irregolarità di gestione (articolo 1129 comma 12, n. 7 del Codice Civile).

            COMPORTAMENTO VOLONTARI:

nel caso in cui non sia possibile rintracciare i proprietari dell’immobile, a nostro parere, né un Presidente di un’associazione né un volontario possono o debbono assumersi la responsabilità dell’accesso forzoso all’immobile disabitato poiché ciò comporterebbe profili sia di natura civilistica (risarcimento dei danni subiti e subendi) che di natura penale anche se il reato di danneggiamento è stato depenalizzato con la modifica dell’art. 635 c.p. (inserita dall’art 2 decreto legislativo 7 del 2016). E’ opportuno precisare che il suddetto articolo prevede “la reclusione da sei mesi a tre anni  e la  procedibilità d’ufficio per “…chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia …” .

Ne consegue che chiunque decida di intervenire usando violenza o minaccia sarebbe perseguibile a norma di legge.

In ogni caso, il proprietario dell’immobile denuncerebbe un eventuale accesso non autorizzato con il rischio di una richiesta di risarcimento danni.

Intervenire con la forza aprendo l’appartamento comporterebbe il rischio di subire un’azione di risarcimento del danno da parte del proprietario dell’immobile e laddove vi fosse anche un procedimento penale chi si è assunto la responsabilità dell’accesso forzoso dovrà provare lo stato di necessità (art. 54 c.p.). E’ appena il caso di evidenziare che in tal caso il responsabile dei danni dovrà difendersi nelle sedi di Giustizia.

Alla luce delle modifiche normative l’evento potrebbe essere non punibile per “speciale tenuità del fatto”.

            RESPONSABILITÀ PROPRIETARIO ANIMALE D’AFFEZIONE:

si ricorda che nel caso di un gatto che ha un padrone questi è tenuto a “prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga” come prevede il Dpcm del 28/02/2003, e risponde per omessa custodia ai sensi dell’art. 2052 c.c. con conseguenziale responsabilità per tutti i danni causati dal suo malgoverno nella gestione del felino.

Si esortano i proprietari a mettere in sicurezza i propri appartamenti al fine di evitare inopportune e pericolose passeggiate del proprio felino.



Avv. Floriana Pisani cell. +39 320.6567789




Avv. Margherita Mannino cell. +39 392.4986791

email: margherita.mannino@hotmail.it

Nessun commento:

Posta un commento