L’Avvocato
Risponde
a cura di
Avv.ti Floriana Pisani e Margherita Mannino
GATTO IN
PERICOLO IN PROPRIETA’ ALTRUI: Responsabilità proprietario, oneri amministratore
condominio e comportamento da tenere da parte dei volontari
A seguito di
una nota vicenda del gattino padronale
scappato dal balcone della propria abitazione e che si è messo in una
situazione particolarmente difficile e rischiosa è sorta la necessità di dare
alcune informazioni legali su come comportarsi in questi casi.
IL
FATTO: un gatto passeggiando
sulla ringhiera del proprio balcone aveva deciso di visitare l’appartamento
attiguo disabitato. Di poi cadeva dal quarto al terzo piano in una
intercapedine di un altro appartamento anch’esso disabitato, senza possibilità
di procurarsi cibo o acqua.
Purtroppo,
i primi interventi del Soccorso Veterinario, dei
Vigili del Fuoco, della Polizia Municipale non hanno avuto esito positivo non
riuscendo i Vigili del Fuoco ad accedere con i loro mezzi sui luoghi.
COSA FARE: in tale inusuale situazione
emergenziale bisogno per prima cosa individuare il proprietario dell’immobile
chiedendo all’amministratore del condominio.
Si ricorda a tal proposito che
l’amministratore di condominio è oggi facilmente individuabile stante che l’art. 1129 c. 5 del
codice civile prevede che “Sul luogo di accesso al condominio
o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa
l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,
dell'amministratore”.
Ricordiamo inoltre, che la mancata
apposizione della suddetta indicazione comporta responsabilità
dell’amministratore poiché
egli viene meno sia ad un obbligo di legge sia agli oneri che gli derivano dal
mandato conferitogli, con tutte le conseguenze giuridiche del caso.
Inoltre, in situazione di emergenza
come quella verificatesi, l’amministratore
del Condominio è tenuto a fornire alle Autorità che intervengono i recapiti del
proprietario dell’appartamento ovvero ha l’obbligo di contattarli personalmente
poiché per legge deve conoscere tali dati.
A tale
proposito si rappresenta che tra i nuovi compiti che la legge di riforma
riserva all’amministratore di condominio vi è la redazione e conservazione del Registro
anagrafe condominiale,
L’art. 1130 c. 6 del codice civile che
prevede questo onere a carico dell’amministratore attribuisce allo stesso
l’obbligo, in caso di
inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, da parte dei proprietari
o di altri detentori dell’immobile a qualsiasi altro titolo di richiedere con
lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di
anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta,
l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo
ai responsabili.
L’amministratore
di condominio è obbligato ad adempiere diligentemente all’obbligo sopra
descritto a pena di revoca giudiziaria dell’incarico, per gravi irregolarità di
gestione (articolo 1129 comma 12, n. 7 del Codice Civile).
COMPORTAMENTO
VOLONTARI:
nel caso in
cui non sia possibile rintracciare i proprietari dell’immobile, a nostro parere,
né un Presidente di un’associazione né un volontario possono o debbono
assumersi la responsabilità dell’accesso forzoso all’immobile disabitato poiché
ciò comporterebbe profili sia di natura civilistica (risarcimento dei danni
subiti e subendi) che di natura penale anche se il reato di danneggiamento è stato
depenalizzato con la modifica dell’art. 635 c.p. (inserita dall’art 2 decreto legislativo 7 del
2016). E’ opportuno precisare che il suddetto articolo prevede “la reclusione da sei mesi a tre anni” e la procedibilità d’ufficio per “…chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia
…” .
Ne consegue
che chiunque decida di intervenire usando violenza o minaccia sarebbe
perseguibile a norma di legge.
In ogni caso,
il proprietario dell’immobile denuncerebbe un eventuale accesso non autorizzato
con il rischio di una richiesta di risarcimento danni.
Intervenire
con la forza aprendo l’appartamento comporterebbe il rischio di subire
un’azione di risarcimento del danno da parte del proprietario dell’immobile e laddove
vi fosse anche un procedimento penale chi si è assunto la responsabilità
dell’accesso forzoso dovrà provare lo stato di
necessità (art. 54 c.p.). E’ appena il caso di evidenziare che in tal caso il
responsabile dei danni dovrà difendersi nelle sedi di Giustizia.
Alla luce delle modifiche normative l’evento potrebbe essere non
punibile per “speciale tenuità del fatto”.
RESPONSABILITÀ PROPRIETARIO ANIMALE
D’AFFEZIONE:
si ricorda che nel caso di un gatto
che ha un padrone questi è tenuto a “prendere ogni possibile precauzione per
impedirne la fuga” come prevede il Dpcm
del 28/02/2003, e risponde per omessa custodia ai sensi dell’art. 2052 c.c. con conseguenziale responsabilità
per tutti i danni causati dal suo malgoverno nella gestione del felino.
Si esortano i proprietari a mettere
in sicurezza i propri appartamenti al fine di evitare inopportune e pericolose
passeggiate del proprio felino.
Avv. Floriana Pisani cell.
+39 320.6567789
email: avv.pisanifloriana@gmail.com
Avv. Margherita Mannino cell. +39 392.4986791
email:
margherita.mannino@hotmail.it
Nessun commento:
Posta un commento