mercoledì 28 marzo 2018

Francia, legge unica per gli animali «Creature che provano affetti»


Mille pagine che raccolgono tutta la legislazione sino a oggi esistente sugli animali. Dai cuccioli domestici a quelli di grande taglia. Il testo, pubblicato il 22 marzo scorso in Francia (dalle edizioni LexisNexis), è stato redatto da un team di specialisti del diritto animale e dalla Fondation 30million d’amis, creata nel 1995 da Jean-Pierre Hutin, impegnata nel combattere tutte le forme di sofferenza animale. Come spiegaa  Le Monde, per la prima volta in Europa «sono state messe insieme, in un unico documento, tutte le leggi - decreti, regolamenti e direttive - derivanti da sette codici ufficiali (civile, penale, ambientale, etc...), e le decisioni di giurisprudenza più significative che riguardano gli animali domestici, il bestiame o le specie selvagge», ha spiegato Jean-Pierre Marguénaud, professore presso l'Università di Limoges, che ha co-diretto con Jacques Leroy (Università di Orleans) il lavoro. Il risultato è un codice privato che non crea una nuova legislazione, ma consolida quella esistente e fornisce uno strumento utile per chi si occupa della tutela del benessere degli animali.

Il testo, destinato principalmente a magistrati, avvocati, veterinari e insegnanti, «dà la possibilità di avere una visione generale della tematica», ha spiegato Reha Hutin, presidente della Fondazione (e moglie del fondatore). Non si tratta di un testo ideologico, ma di un libro di 1.058 pagine, un inventario, «che dietro non ha nessuna lobby. Forse gli animali non avranno gli stessi diritti degli umani, ma potrebbero almeno godere di una protezione speciale. Come quelli selvatici che, se non appartengono a una specie protetta, possono essere uccisi senza che i colpevoli siano perseguiti», ha aggiunto Hutin intervistata da Le Figaro.
'opera riapre il dibattito sul tema della "personalità giuridica" degli animali domestici, da considerare come «creature» in grado di provare affetto per i proprietari ed emozioni (in alcuni casi, sembra davvero mancare loro solo la parola per esprimersi, ndr), e non come semplice proprietà. Il 28 gennaio 2015 proprio il Parlamento francese aveva riconosciuto gli animali come «esseri viventi dotati di sensibilità» dando il via a un progetto di legge per la semplificazione del diritto riguardante gli animali. Il Codice Civile, sino ad allora, li definiva come «beni mobili», mentre il Codice Penale e le leggi locali li riconoscevano da tempo come «esseri sensibili». Lo stesso provvedimento è stato portato avanti a dicembre scorso in Spagna, quando il Parlamento di Madrid ha approvato la modifica del Codice Civile, cancellando la definizione delle «mascotas», gli animali domestici, come beni mobili. Status con il quale sono (ancora) riconosciuti in molti Paesi, contrariamente a quanto previsto dalla normativa europea.

Un animale a cui vengono riconosciute queste capacità non può, quindi, venire sottoposto ad esempio a sperimentazioni. E ancora, come già avviene negli Stati Uniti, può ereditare denaro e, nel caso di incidenti, ai proprietari possono essere riconosciuti risarcimenti per danni emotivi. Non è un caso, quindi, che nel testo si faccia spesso riferimento all'articolo 521-1 del codice penale, che in Francia punisce con due anni di reclusione e una multa di 30mila euro la lesione corporale e gli atti di crudeltà commessi contro animali domestici o in cattività. La strada per il riconoscimento è ancora lunga, ma - conclude Hutin - sono sempre più comuni le condanne alle persone che maltrattano gli animali, cosa eccezionale in passato, come nel caso del 28enne condannato a sei mesi di carcere, nel settembre 2017, a Draguignan, per aver ucciso il gatto Chevelu.

La speranza, in futuro, è che siano numerose le associazioni che si mettono a disposizione per «rappresentare gli animali, aumentando l'efficacia della loro protezione», conclude Marguénaud, lavorando anche nella sensibilizzazione dei giovani nelle scuole.

sabato 24 marzo 2018


La nostra associazione di volontariato si basa sulla passione e sul senso etico, questi due pilastri ci permettono nonostante gli impegni quotidiani, nonostante la stanchezza e a volte dovendo investire denaro personale, di portare avanti tanti progetti legati alla salvaguardia dei gatti.

In particolare questo periodo è particolarmente gravoso, è il periodo delle nascite e quindi riceviamo centinaia di richieste di aiuto e segnalazioni e per ognuna di essa dobbiamo inventarci di volta in volta una soluzione, perché sarebbe materialmente impossibile poter ospitare tutti i gattini e le mamme gatte che ci vengono segnalate.

Questo ci porta a quel discorso che è il perno della nostra associazione, ovvero la sterilizzazione dei gatti, che al contrario di come molti possono pensare è un gesto di civiltà e di rispetto verso gli animali.
Ci capita di sentire discorsi del tipo : non sterilizzo perché rispetto l'animale e sono animalista. Peccato che questo animalismo si perda quando poi 4,5 o 6 cuccioli si ritrovano in una busta di plastica o in uno scatolo di cartone e se miracolosamente riescono a sopravvivere si aggiungeranno alla schiera di gatti randagi che rischiano quotidianamente la vita.

Quindi chiunque ama i gatti dovrebbe sterilizzare, ma qualora non fosse possibile o ci si ritrova nella condizione di avere una nascita è fondamentale aiutare la mamma gatta, senza toccare i cuccioli, offrendole cibo e un riparo, per almeno i 60 giorni dello svezzamento. 

Se invece capita di trovare dei cuccioli, basta contattarci e vi daremo tutte le istruzioni necessarie su come agire, perché per quanto noi cerchiamo di fare tutto il possibile, ci serve il vostro aiuto nel periodo delle nascite, se ognuno desse una mano tanti cuccioli si potrebbero salvare e trovare casa.

Ancora una volta sterilizzate, fatelo per il vostro gatto e per non creare gravidanze indesiderate che finirebbero per morire. 



lunedì 19 marzo 2018

Piccoli passi per prendersi cura di un micio neonato.


L'ALLATTAMENTO

Ogni anno migliaia di gattini appena nati vengono buttati nei cassonetti da gente vigliacca che non sterilizza la propria gatta libera di uscire da casa o partoriti da gatte randagie inesperte che abbandonano, prese dal panico, la prole dopo il parto.
Purtroppo non sempre si riesce a trovare una mamma gatta in grado di accettare come suoi questi mici sfortunati o una balia umana disponibile.
Ma con questi semplici consigli potrai imparare rapidamente a prenderti cura di un micio appena nato e aiutarci a salvare la sua vita!

Cosa serve:
1)Latte di capra, preferibilmente intero e non scremato (da acquistare al supermercato) o latte in polvere per cuccioli (da acquistare nei negozi per animali).


2) Biberon veterinario (da acquistare nei negozi per animali) o siringa      
senza ago o contagocce.


3) Borsa dell'acqua calda o bottiglie riempite costantemente con acqua calda.


4) Una copertina per coprire i cuccioli.

5) Cotone o cotton fioc o scottex per i bisognini

Dove tenere il micio:
Mettere il cucciolo in una cesta o vaschetta in un luogo tranquillo e al calduccio con la coperta e la borsa dell'acqua calda. I gattini molto piccoli non riescono a regolare la temperatura corporea rischiando di andare in ipotermia se non costantemente tenuti al caldo.

L'ora della pappa:
Innanzitutto mai usare latte vaccino in quanto contiene lattosio, sostanza che i miti non digeriscono. Ottimo e molto pratico quello di capra, privo di lattosio, ma eventualmente va bene anche quello in polvere per gattini, da ricostruire con acqua calda. Il latte deve sempre essere caldo ma non bollente, ovvero cc 38 gradi, come quello di mamma gatta. Per somministrarlo si può usare una siringa senza ago, ma un biberon per micetti è decisamente meglio. Il buchetto sulla tettarella va fatto piccolo, il micio deve ciucciare a piccole dosi per volta.

Come allattare:
Per ciucciare evitando soffocamento il micio deve essere tenuto in posizione verticale o a pancia in giù, mai a pancia in su.

E adesso i bisognini:

Dopo la poppata bisogna massaggiare, con un pochino di cotone, pancino e genitali x stimolare il micio a fare i bisognini, simulando in questo modo la lingua di mamma gatta, perché altrimenti non li farà. Questa operazione è molto importante per evitare costipazione.

Ogni quanto tempo bisogna ripetere queste operazioni:
Durante la prima settimana di vita il micio dovrà magiare ogni due ore. La seconda settimana ogni tre ore. La terza ogni quattro ore. La quarta ogni 4/5 ore. Notte compresa!
Con ogni micio che riuscirai a salvare ti renderai conto di quanta soddisfazione riesce a dare la consapevolezza di essere stato la sua salvezza!


venerdì 16 marzo 2018

A SOSTEGNO DEI VOLONTARI IN SICILIA.



Spesso ci si trova nell'impossibilità di aiutare un animale ferito o di trovarsi soli di fronte le istituzioni, pur consigliando sempre la presenza di un legale, ecco cosa si può fare in caso di emergenza:


LE ORDINANZE/LINEE GUIDA ASP/CIRCOLARI E QUALSIASI ALTRO PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO CONTENENTE IL DIVIETO AI PRIVATI (associazioni e singoli volontari) DI SOCCORRERE E/O ACCUDIRE ANIMALI IN DIFFICOLTÀ E/O ABBANDONATI SONO ILLEGITTIME, IN QUANTO TALI NULLE AL COSPETTO DEL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO.
Io sottoscritta avv. Silvia Felice, del foro di Piacenza, ho predisposto PROTOCOLLO OPERATIVO, di cui potranno avvalersi i volontari siciliani in caso di minaccia di sanzione pecuniaria, da parte degli enti/organi istituzionali, per violazione dei suddetti atti amministrativi illegittimi/nulli.

PROTOCOLLO OPERATIVO IN CASO DI RITROVAMENTO DI ANIMALI ABBANDONATI E/O IN DIFFICOLTÀ
1. Allertare immediatamente polizia municipale e veterinari ASP chiedendo intervento per la messa in sicurezza sia dell'animale sia della pubblica incolumità e regolarità del traffico
2. in caso di inerzia operativa da parte dei suddetti (che rifiutino per qualsiasi motivo il servizio), inviare, a mezzo fax o mail, diffida a Sindaco e Servizio Veterinario ASP con cui si ribadisce il rifiuto di ottemperare al contestato divieto di intervento diretto da parte di privati in favore dei randagi, per non diventare complici di omissioni moralmente e giuridicamente rilevanti, intimando a Sindaco ed ASP di attivarsi nella puntuale applicazione della L. 281/91 e della L.R. 15/2000 con riserva di inoltrare DENUNCIA/ESPOSTO nei confronti dei soggetti istituzionali inadempienti, sottolineando altresì il concomitante obbligo di prevenire rischi per la pubblica sicurezza (di cui la figura del sindaco è diretto responsabile)
3. contestualmente recarsi presso Caserma dei Carabinieri e fare DENUNCIA/ESPOSTO in cui, premessa l'infruttuositá del ricorso agli organi deputati per legge, si chiede che il Procuratore della Repubblica competente per territorio valuti la sussistenza dei reati di "omissioni di atti d'ufficio" ex art. 328 c.p., abbandono di animali ex art. 727 c.p. e/o maltrattamento di animali ex art. 544 ter c.p. a carico dei soggetti allertati e rimasti inattivi. Nel contempo far verbalizzare che, surrogandosi agli enti/organi inerti, verrà prestata assistenza e garantita cura alimentare e sanitaria in favore dell'animale o degli animali abbandonato/i o vagante/i, rilevando i presupposti dello STATO DI NECESSITÀ, quale circostanza che, operando come scriminante penale ex art. 54 c.p., per analogia esclude la irrogabilitá di sanzioni economiche amministrative.
4. Inviare comunicato stampa a emittenti o testate giornalistiche locali per informare la comunità dell'iniziativa, ricordando anche che l' OBBLIGO DI SOCCORSO di animali, previsto dall'art. 189 comma 9 bis Codice della Strada, sottende un principio generale di tutela ed assistenza applicabile in tutti i casi analoghi in cui un animale abbisogni di tutela e salvaguardia.
IN ALLEGATO
TRACCIA PER DIFFIDA A SINDACO E ASP
BOZZA DI DENUNCIA-ESPOSTO

TRACCIA PER DIFFIDA:
Al Sindaco del Comune di__________
via fax al numero_______

Al Dipartimento Prevenzione Veterinaria – Sanità Animale
ASP di______________
via fax al numero__________

OGGETTO diffida ex L.R. n.15 del 03 luglio 2000

Lo/la scrivente, residente in _________, via____________, volontario/a animalista in proprio (oppure iscritto all’associazione___________, con sede in __________, via________________),

premesso che

- in seguito al decreto Assessorato Sanità Regione Sicilia del 03 novembre 2017, in materia di controllo del randagismo, vieterebbero ai privati cittadini di agire in prima persona nonostante l'assoluta mancanza su territorio comunale di strutture in atti citate e previste dalla normativa di settore vigente, con minaccia di irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico dei presunti trasgressori;
- tali divieti si pongono in contrasto con la ratio legis di norme di rango superiore, in particolare della L.281/1991 e della L.R. 15/2000, attraverso le quali trova riconoscimento giuridico il principio della tutela degli animali d’affezione, ai quali viene garantito uno status giuridico privilegiato contro maltrattamento, abbandono ed incuria, nonchè obbligo di tracciatura;
- tali divieti, se non affiancati ad un efficiente servizio pubblico di cattura e custodia dei randagi, rilevano come possibili estremi di reato ex artt. 727 e 544 ter c.p., laddove integrino i presupposti dell’abbandono e dell’omessa assistenza nei confronti di randagi, che, oltre ad essere ignorati dalle pubbliche istituzioni inadempienti, risultano privati anche del supporto zoofilo dei volontari;
- tali divieti confliggono con i principi recepiti e sottesi al disposto dell’art. 189 comma 9 bis del Codice della Strada, che, sanzionando l’omissione di soccorso stradale in favore di animali feriti, pone a carico di tutti i cittadini un obbligo di tipo assistenziale extraspecifico, mutuabile in tutti i settori della materia protezionistica;
- tali divieti risultano incompatibili con il principio dello “stato di necessità” che, rilevando come scriminante in materia penale ex art. 54 c.p., a maggior ragione esclude la sanzionabilità amministrativa di condotte ispirate dall’esclusivo intendo di salvare altri dal pericolo attuale ed inevitabile di un danno grave;
- tali divieti, frustrando valori universali come la solidarietà e la beneficenza, violano quelle superiori istanze di giustizia e rifiuto della sofferenza altrui che governano l’esistenza delle comunità evolute e civili;

tanto premesso, lo/la scrivente
intima
alle SS.VV., per quanto di rispettiva competenza, di attivarsi senza ulteriore ritardo ai fini di garantire un efficiente servizio di cattura e ricovero dei randagi, nel pieno rispetto delle norme sopra richiamate, da anni sistematicamente trasgredite e, nel contempo,
dichiara
di non volersi sottrarre ai propri imperativi etici di assistenza e soccorso in favore di animali in persistente stato di abbandono ed incuria da parte delle pubbliche istituzioni inadempienti, contestando, sin d’ora, ogni sanzione pecuniaria eventualmente irrogata, con riserva di formale opposizione nelle competenti sedi.

Con osservanza

Luogo e data Firma

TRACCIA PER ESPOSTO/DENUNCIA

Alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di _____ (si può anche depositare dalle forze dell'ordine -Polizia, Carabinieri,..)

ESPOSTO-DENUNCIA

Il/la sottoscritta___________, nato/a a_________, il____, residente in __________, via/loc._____________, n._,

ESPONE

- in data____, alle ore__, l’esponente si trovava in località__________, via_________, (SPIEGARE I MOTIVI, ad esempio “a seguito di segnalazione di presenza di randagi/feriti/abbandonati, - meglio precisare anche i nomi e i recapiti dei segnalanti - oppure per monitorare randagi accuditi da tempo, oppure per visione diretta, ecc.);
- riscontrata la presenza di cani vaganti/abbandonati/ feriti (PRECISARE NUMERO DI INDIVIDUI, RAZZA, SESSO, PRESUMIBILE ETA’, SE STANZIALI O MENO, segni particolari, di cui sarebbe ottimale allegare fotografia o filmati ), i quali versano nelle seguenti condizioni (PRECISARE LE APPARENTI CONDIZIONI DI SALUTE SIA FISICA CHE PSICHICA, INDOLE NONCHE’ LA CAPACITA’ DI RELAZIONARSI CON L’UMANO) , l’esponente, in ossequio a precisi imperativi morali e giuridici di solidarietà ed assistenza nei confronti di animali in difficoltà/bisognosi e per la sicurezza pubblica, si prodigava in tal senso;
- senonchè, nella veste di volontario/a che opera in ambito di protezione degli animali (PRECISARE SE A TITOLO PERSONALE OPPURE QUALE MEMBRO DI ASSOCIAZIONE), risulta allo/a scrivente ora preclusa la possibilità di soccorrere ed accudire direttamente cani e gatti abbandonati e/o vaganti sul territorio, dopo l’entrata in vigore, in materia di controllo del randagismo, di divieti imposti dalla pubblica amministrazione in ottemperanza al decreto promulgato da Assessorato Sanità della Regione Sicilia in data 3 novembre 2017;
- ed invero, in base ai precetti del richiamato decreto assessoriale e della L.R. 15/2000, responsabili della tutela di cani e gatti vaganti sul territorio sono il Sindaco ed il Servizio Veterinario delle ASP territorialmente competenti; ragion per cui l’esponente allertava della presenza di randagi, nelle condizioni sopra descritte, le seguenti autorità : (PRECISARE DI QUALI ENTI SIANO STATO SOLLECITATO INTERVENTO, a quale recapiti, in quale orario, ricevendo quali risposte , e, se registrate, allegare registrazioni), che di fatto non provvedevano alla messa in sicurezza né degli animali segnalati né della pubblica incolumità contro il rischio di sinistri (PRECISARE EVENTUALI DETTAGLI tipo, quanto si sia aspettato per l'intervento o se non ci sono stati interventi);
- a fronte dell’assoluto immobilismo istituzionale, incapace di garantire la tutela dei randagi attraverso il servizio di recupero e custodia imposto dalla richiamata normativa, l’esponente provvedeva ad inviare formale diffida al Sindaco di_________ ed al Servizio Veterinario dell’ASP di___________, al fine di intimare loro il ripristino della legalità, prendendosi in carico gli animali segnalati, ed al contempo di comunicare loro la personale intenzione di prestare soccorso, curare e somministrare cibo ed acqua a cani e gatti in stato di bisogno, disattendendo i divieti ritenuti illegittimi (ALLEGARE COPIA DELLA DIFFIDA INVIATA A SINDACO E ASP).
Tanto premesso, l’esponente, come sopra generalizzato, insta affinché l’Autorità Giudiziaria accerti eventuali responsabilità penali a carico dei soggetti deputati, ciascuno nell’ambito della propria competenza funzionale, all’attuazione della L. 281/91 e della L.R. 15/2000, ravvisandosi nei fatti sopra esposti gli estremi dei reati di cui agli art. 328 c.p. (omissione di atti d’ufficio), 727 c.p. (abbandono di animali), art. 544 ter c.p. (maltrattamento di animali), art. 340 c.p. (interruzione di pubblico servizio) in capo al Sindaco di _______, al Direttore del Dipartimento Prevenzione Veterinaria - Sanità Animale della ASP di _________ e di tutti gli altri soggetti corresponsabili per violazione di obblighi di servizio.
Si indicano come testimoni i signori (INDICARE NOMINATIVO DI EVENTUALI TESTIMONI DEI FATTI).
Si allega il seguente materiale video/fotografico (ALLEGARE CHIAVETTA CON DOCUMENTAZIONE VIDEO O FOTOGRAFICA DEI RANDAGI SEGNALATI).
Con osservanza

mercoledì 14 marzo 2018

Voglio un gatto, ma che sia un cucciolo!!!


Questa frase, è quella che ogni volontario, sente più spesso, tutti vogliono i cuccioli e per cuccioli a volte si intende un mese a mala pena, cosa impossibile dato che la legge prevede che le adozioni si possono fare dopo il 60esimo giorno di svezzamento.

Periodo fondamentale che permette lo sviluppo psicofisico del gatto e che ne condiziona tutta la vita.
Il problema principale è questo insistere nel volere il "cucciolo", purtroppo è una considerazione basata su poche o nessuna informazione in merito.

Va tenuto conto che l'idea di cucciolo nei gatti è un qualcosa che dura all'incirca 4/5 mesi dopo il gatto è abbastanza "adulto" da far valutare al veterinario la sterilizzazione, questo significa che può già accoppiarsi e procreare.

Quindi il concetto di cucciolo è di fatto sbagliato, proprio perché i gatti crescono e crescono velocemente.

Ma questo non è l'unico motivo per cui un cucciolo spesso non è la scelta migliore, come tutti i piccoli (che siano gatti o umani cambia poco), un cucciolo è estremamente vivace, curioso un moto perpetuo alla totale scoperta del mondo, questo comporta tanta attenzione, molto lavoro e inevitabili danni in casa.

A ciò si unisce il fatto che come tutte le creature viventi il suo carattere sarà un incognita, è vero che la madre da la formazione iniziale ma poi lui svilupperà in base alle sue esperienze il suo carattere e questo potrebbe non coincidere con quello che il possibile adottante voleva fino a qualche mese prima.

Tutto questo non è detto con fare saccente, ma perché molto (troppo) spesso ci vengono restituiti gatti con motivazioni spesso assurde (troppo vivace, troppo movimentato, non è come me l'aspettavo e la classica bufala "ho scoperto di essere allergico... si come no...).

E allora perché scegliere un gatto "adulto"?

Intanto perché il concetto di adulto è un concetto relativo, un gatto vive mediamente 15/16 anni ma sempre più spesso si avvicina alla 20ina.
Quando noi proponiamo un gatto adulto (dai 2 agli 8 anni) non stiamo proponendo un gatto prossimo alla tomba, ma bensì un gatto che è nel pieno della vita e dello sviluppo, con un carattere ben formato e ben definito.

Insomma ciò che è, sarà quello con cui avrete a che fare.

Allora ancora una volta come volontari e come gattare/i dato che abbiamo a che fare con centinaia di gatti, invitiamo tutti quelli che vogliono arricchire la propria vita, ad ascoltare un consiglio a non fermarsi all'apparenza del batuffolo peloso (che tanto durerà poco) ma a trovare il compagno/a per la vita, quel piccolo amore che ci accompagnerà nel corso degli anni rendendoci felici.

Ancora una volta vige il principio che buonsenso e rispetto per la vita, sono le armi vincenti per accogliere un animale in casa.

lunedì 12 marzo 2018

Gatti e Gravidanza, troppi miti.



Gravidanza e gatti : quali rischio c’è?


Sei incinta?
Liberati subito del micio.
Se una donna in attesa vive con un gatto, è praticamente certo che se lo senta dire almeno una volta.
Lo spauracchio si chiama toxoplasmosi, una malattia infettiva, asintomatica nell’uomo, che se contratta durante la gestazione e trasmessa al feto, può causare aborto o malformazioni anche molto gravi.

In realtà, prendere la toxoplasmosi da un gatto casalingo è una eventualità assai improbabile. Prima di tutto perché, per potersi essere infettato, il felino dovrebbe aver mangiato carne cruda (uccelli o piccoli roditori, ad esempio) che a sua volta contenesse il parassita, un protozoo denominato Toxoplasma gondii. Anche in questo caso, comunque, il micio portatore espelle le cisti del protozoo solo per un paio settimane nell’arco dell’intera vita, ed esclusivamente attraverso le feci. Perché le cisti si attivino, divenendo realmente pericolose, è inoltre necessario che rimangano esposte all’aria per almeno 24 ore, per poi finire a contatto diretto con la bocca o con le mucose della mamma in attesa.

In altri termini, perché una donna incinta contragga la toxoplasmosi dal gatto di casa, è necessario non solo che l’animale sia portatore, ma che si trovi nel periodo di emissione delle cisti, che le sue feci siano state depositate da almeno 24 ore, che la gestante le tocchi con le mani e che si porti successivamente le mani sporche alla bocca, oppure a contatto con gli occhi. Va da sé che sono sufficienti le più elementari norme igieniche per ridurre praticamente a zero il rischio di contagio: pulire la lettiera almeno una volta al giorno, possibilmente usando guanti e mascherina monouso, e lavarsi accuratamente le mani una volta conclusa l’operazione. Oppure approfittare dell’occasione per affidare la pulizia della cassetta al proprio compagno, almeno durante le quaranta settimane di gravidanza.

Per fugare i dubbi residui delle future mamme più preoccupate, comunque, è possibile sottoporre il felino a specifiche analisi del sangue, che escludano definitivamente che l’animale sia portatore del parassita (dopodiché basta controllare la sua alimentazione per impedire il successivo contagio). Con i gatti di strada, o con quelli abituati a uscire, occorre qualche precauzione in più, ma le raccomandazioni davvero importanti per evitare la toxoplasmosi in gravidanza sono altre: non fare giardinaggio senza guanti, lavare accuratamente frutta e verdura e astenersi dal consumare carne cruda o poco cotta. Concedendosi fusa e carezze in totale serenità.


sabato 10 marzo 2018

Animali e Condomini, tutto quello che c'è da sapere.


Una prima panoramica:

  • Vietare ad un condomino - anche mediante un regolamento condominiale - la detenzione di un animale domestico nel proprio appartamento equivale a menomare i suoi diritti personali e individuali (art. 1138 del Cod. Civile, come modificato dalla nuova legge n. 220/12 sul condominio), un atto illegale a tutti gli effetti.
  • Anche qualunque delibera condominiale che si "inventi" delle regole a discapito dell'animale (es.: vietato dare cibo ai randagi; vietato l'uso dell'ascensore; divieto d'uso delle scale...), può essere annullata presentando ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg dalla data di deliberazione (per i dissenzienti, o astenuti) e dalla data di ricevimento del Verbale (per gli assenti). Basta una lettera in carta libera dove sia elencato il problema, allegando opportuna documentazione (es. eventuali certificati medici relativi all'animale; elenco delle leggi di riferimento) e copia della delibera. Se poi, malauguratamente per i condomini che creano problemi a chi possieda animali domestici, il divieto contro l'animale non fosse stato discusso come argomento all'ordine del giorno, ma solo come elemento dello spazio "varie ed eventuali", la delibera è già nulla di per sé (se un punto non è esplicitamente all'ordine del giorno, non può essere poi affrontato come "varie ed eventuali", ma solo eventualmente come punto all'ordine del giorno di una successiva assemblea) e basterà inviare una raccomandata A/R all'Amministratore, per sancire il tutto.
  • Qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale tenti comunque di vietare la detenzione di animali affermando che essi possono disturbare la quiete o l'igiene della collettività, non solo il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere in questo divieto, ma è anche necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività degli altri condomini sotto il profilo della quiete o dell'igiene. Insomma, i condomini contrari alla presenza di un animale domestico dovranno seriamente documentare - tramite personale tecnico privato, o anche il servizio veterinario pubblico (ASL) - la gravità delle situazioni da loro denunciate, per chiarire se si tratta davvero di problematiche ambientali (scarsa igiene, malattie, cattivi odori, etc...) sempre che però, nel frattempo, al personale tecnico non sia venuto da ridere ;)
  • Alla luce di quanto sopra, di norma è difficile trovare un giudice che faccia allontanare un animale da un appartamento: chi accusasse un proprietario di animli domestici di quanto espresso ai punti precedenti, dovrebbe dimostrare con prove rigorose che, per. es., l'animale o gli animali recano disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone (art. 659 Codice Penale), o che si verificano immissioni superiori alla normale tollerabilità (art. 844 Codice Civile)

1) Si può vietare ad un condomino la detenzione di un animale domestico?

  • Tranne casi eclatanti e conclamati, correlati gravi situazioni (comprovata mancanza di igiene, serio disturbo della quiete, maltrattamento...), alla luce della nuova legge n. 220/12 del condominio, non è possibile vietare la detenzione di animali domestici - anche se il divieto fosse incluso nel contratto di affitto ("divieto contrattuale"). In questo secondo caso, però, suggeriamo sempre di controllare le richieste del proprietario di casa PRIMA di accettare, onde evitare inutili situazioni di conflitto.
  • Il divieto NON VALE anche se si volesse inserirlo nel Regolamento condominiale (e nel caso in cui voi foste proprietari dell'appartamento in cui vivete, basterebbe il vostro NO in fase di votazione per impedire un eventuale inserimento).

2) Cani, gatti e disturbo della quiete pubblica / disturbi all'igiene / disturbo notturno

Innanzitutto nessun vicino o cittadino è autorizzato, per quanto si possa sentire distrubata dalla presenza di un animale, a maltrattarlo, perseguitarlo o ucciderlo:
  • Se un condominio o un vicino rivelasse l'intenzione di nuocere al cane, o al gatto anche se non di proprietà (randagio, colonia felina), o di manifestare propopositi di avvelenamento, è possibile presentare una denuncia-querela alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, o al Corpo Forestale dello Stato per "minaccia" ex art. 612 c.p. (punisce a querela della persona offesa "chiunque minacci ad altri un danno ingiusto"), in relazione all'art. 544-bis del codice penale (uccisione di animali), meglio se supportando il tutto con testimoni, o prove di qualche tipo.
Disturbo dell'igiene/immissioni (odore del pelo, bisogni fisiologici, etc.):
  • Si è passabili di reclami solo se per intensità e frequenza, i "disturbi" provocano insofferenza e causano danno alla quiete, o generano malessere (che chi si lamenta deve però certificare!) anche in persone di normale sopportazione.
Disturbo della quiete
  • Gli orari sensibili e le regole per i rumori molesti sono simili tanto per l'abbaiare di un cane, quanto per la musica di uno stereo, o gli schiamazzi di una o più persone etc..: un rumore di intensità e frequenza "tollerabili" è consentito dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera. Per la Corte di Cassazione, inoltre, se è un solo condomino a lamentarsi, non si turba la quiete pubblica e il cane "può disturbare il vicino di casa". Perché sia fattibile un concreto allontanamento degli animali (o, per esempio, un esposto da parte di condomini che se ne lamentano), non basta quindi che il reclamo sia fatto da un vicino poco tollerante, ma che ci sia una pluralità di persone a lamentarsi e a denunciare il fatto (Cassazione 1394/1999 - si veda sotto i RIFERIMENTI).
    Qualche abbaio occasionale NON fa testo ("Il cane che abbaia in modo normale, per es. in caso di visite di estranei, di "disturbatori", non presuppone alcuna violazione della quiete (art. 659 del C. Penale e art. 844 del C. Civile). Inoltre tale "disturbo" anche se denunciato da più persone deve essere dimostrato da una perizia, ovvero dal monitoraggio di personale adatto (es., vigili, ASL, ma anche tecnici privati chiamati - e pagati - dal condominio) e cioè deve essere definito come eccedente le norme in tutela dell'inquinamento acustico.
  • Attenzione però al rumore (abbaio) notturno: chi non riesce a dormire a causa dell'abbaiare ininterrotto dei cani, ha diritto ad un risarcimento anche se il disturbo riguarda una persona singola. Il disturbo notturno è un caso in cui la Cassazione diventa più severa coi proprietari di cani e oggi fanno testo diverse sentenze della Cassazione, che troverete citate (si veda sotto i RIFERIMENTI). MOLTO raramente si attua, però, un allontanamento dei cani e la legge è più propensa a multare i proprietari. Se qualcuno si lamenta dei nostri animali e fornisce prove certe e/o testimonianze convincenti a sostegno di tale accusa, si potrebbero avere dei problemi, ma chiariamo subito: se io affermo che il cane dei vicini mi disturba abbaiando di notte, dovrò DIMOSTRARE che ciò accade con continuità e oltre la soglia della tolleranza (per esempio registrando il cane che abbaia alle 3 del mattino. Trovando testimoni attendibili. Oppure, in casi un po' estremi, facendo rilevare con strumentazioni apposite "quanto" sia lesivo l'abbaiare dei cani) e quindi per poter denunciare qualcuno a casa di rumori definiti molesti, sarà necessario che tale rumore sia dimostrato e cioè:
    - 
CONTINUATO: per es., se il vicino ogni sera accende la tv a volume massimo e la tiene così per ore, sta violando l'art. 844 del c. civile ("Immissioni"), ma se per errore gli cade il servizio di pentole con grandissimo rumore, non sto violando nessuna legge, è stato un caso. E allo stesso modo, Se il mio cane abbaia occasionalmente, non è considerabile fatto molesto come invece un abbaiare insistente, continuo e violento (di notte, ricordiamocelo, attenzione!)

    - SUPPORTATO da testimoni atti a farlo: qualcuno credibile che avvalli il tutto e disposto anche a comparire davanti a un giudice (per es., in una delle due sentenze citate prima, un testimone era il ragazzo che lavorava al mattino presto e sentiva i cani abbaiare).
    - 
e/o CAUSA DI PROBLEMI PSICO-FISICI: è passabile di denuncia un vicino che crei (o non impedisca il generare) un rumore in grado di creare ad altra persona una patologia dichiarata (che devi essere diagnosticata - per es., da un medico), per es. "fa così tanto rumore che ho il mal di testa dalla mattina alla sera".
    - e/o CERTIFICATO da un ente tecnico apposito
  • Tutto ciò, ma in senso inverso, lo può fare un proprietario di cani che si ritrovi perseguitato dalle lamentele (se ingiustificate) dei vicini: i vicini dicono che i cani abbaiano, ma nessun altro si lamenta? Tali vicini non hanno reali prove a supporto, né altri testimoni? Potenzialmente possono essere querelati. Suggeriamo di tutelarsi per es. raccogliendo le testimonianze di altri vicini, i quali potrebbero dichiarare che i cani non creano disturbo. O altre prove adatte. Con tali elementi (non sono obbligatori, ma che possono sostenere) ci si può recarsi presso le Forze dell'Ordine e farsi valere.


3) Uso dell'ascensore, di scale, di pianerottoli, di cortili - insomma di parti comuni dell'edificio condominiale

  • Anche qui si può citare ai condomini l'art. 1117 e seguenti del C. Civile: le parti comuni sono, appunto, comuni e ogni condomino ha il diritto di usufruirne seppur sempre nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e del decoro urbano. In caso potete controllare un eventuale Reg. od Ordinanza Comunali in merito a ciò (ma vedrete che al massimo vi sarà definito l'obbligo di guinzaglio e/o museruola).
  • L'ascensore tanto contestato è parte comune a tutti gli effetti e ciò vale sia se portate con voi il vostro cane, il nipotino o vostra nonna: resta zona per voi del tutto fruibile.
  • Nel caso vi contestino una mancanza di igiene/decoro, è ribadito il concetto secondo cui i condomini devono dimostrare con prove rigorose che l'animale è causa di deterioramento/sporcizia delle cose (muro, ascensore, cortile o altro), o che sia portatore di malattie, con documentazione fotografica affidabile e/o con perizia di parte. Per tutelarvi da questo vi basterà per es. un certificato che indica le vaccinazioni del'animale e il suo buono stato di salute.

4) Minaccia nei confronti del vostro animale

  • Se ricevete minacce nei confronti del/dei vostri animali domestici e per ora non avete certezze o prove su chi sia l'autore, sporgete comunque denuncia contro ignoti recandovi presso i Carabinieri, la Polizia, il Corpo Forestale, la Polizia Municipale. La minaccia costituisce violazione di quanto enunciato negli art. 638 (uccisione/danneggiamento di animali di proprietà) e 727 + succ. modificazioni del C. Penale attuate dalla Legge n. 189/2004.
  • Se invece avete il nome della persona che vi minaccia, sporgete sempre denuncia sulla base di quanto detto al punto precedente, ma con riferimento alla persona in questione.
  • Se la minaccia include accenni a veleno, esiste a vostra difesa anche il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si aggiunge alla normativa nazionale, una sanzione amministrativa). E poi ricordate che esiste anche l'Ord. Min. 24 dic. 2008, Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
  • Ricordate che tutti gli organi di polizia giudiziaria sono OBBLIGATI ad accettare la vostra denuncia, pena la denuncia nei loro confronti di "omissione d'atti d'ufficio", art. 328 del C. Penale.

5) Divieto di dar cibo a gatti randagi / divieto di tenere gatti / colonie feline

Voi che nutrite e accudite i gatti siete tutelati prima di tutto dalla L. Quadro 281/91 , da cui sono poi derivate le diverse leggi regionali a prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione (per il Lazio, per es., è la LR 34/97) secondo cui non solo è lecito, ma addirittura doveroso accudire e nutrire le colonie (certo, lasciando poi tutto pulito, non mollate piattini o altro in giro).
A difesa del vostro operato e della tutela dei gatti, potete citare anche i rif. del C. Penale contro il maltrattamento di animali, sanciti dopo le modifiche attuate dalla Legge 189/2004 che, con l'introduzione dell'art. 544, definisce maltrattamento di animale anche la reclusione. E anche non permettere di sfamare i gatti, equivale a maltrattarli!
Le colonie feline sono insomma tutelate dalla legge, che riconosce al gatto il diritto al territorio con espresso divieto di spostamento dei soggetti dal loro habitat (intendendo per habitat il luogo dove i gatti trovano abitualmente rifugio, cibo e protezione), identificando con questo termine sia aree pubbliche che private. La permanenza dei gatti nelle aree condominiali è da considerare legittima ed impedirne la cura ed il nutrimento, o comunque il mettere in atto comportamenti che possono lederne salute e sopravvivenza, è contro la legge e quindi passabile di denuncia.
Forti di tutto questo potete tutelare la/le colonie scrivendo una bella lettera (spedita via A/R, o consegnata a mano) all'Amministratore - e di cui dovrete fornire copia ai condomini - del tipo:
"Ai Condomini di Via...
All’Amministratore del Condominio di Via...
Sono giunte informali proteste per presunti problemi causati nel vostro stabile dai gatti della colonia felina dimorante presso il nostro condominio (o altro motivo di discussione nel condominio a causa dei gatti).
Tali animali sono curati da (...), sterilizzati e censiti secondo la legge quadro 281/1991 e relativa legge regionale (inserire la legge di riferimento) di attuazione e la colonia da loro costituita è regolarmente controllata dal Servizio Veterinario Asl mentre l’accudimento non è fonte di alcun problema igienico. Eventuali documentati danni causati dai gatti devono essere inviati, per richiesta di risarcimento, al Sindaco in quanto proprietario dei gatti ai sensi del C.Civile.
La legge 281/1991 prevede per le colonie feline il diritto alla territorialità e vieta qualsiasi forma di maltrattamento nei loro confronti.
Inoltre il regolamento regolamento comunale tutela animali (se esistente) stabilisce con l'art. (inserire l'articolo) che ...
Infine, ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, il maltrattamento (ivi incluso l'impedimento della cura, o del nutrimento delle colonie) è perseguito penalmente anche con la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 euro a 15.000 euro mentre l’uccisione è punita con la reclusione da tre a 18 mesi.
Ciò anche solo a titolo di tentativo.

Per questi motivi, qualsiasi minaccia anche solo verbale di mettere in atto comportamenti violenti nei loro confronti, o qualsiasi comportamento lesivo nei confronti del benessere della colonia felina, sarà segnalato alle Autorità.
Distinti saluti"

6) Denunciare avvelenamenti

Riguardo al veleno esiste il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, lì dove stabilisce il divieto, punendolo anche con reclusione fino a 2 anni, di distribuzione di sostanze velenose poichè potrebbero essere ingerite anche da bambini (in alcune regioni, poi, come la Toscana, si aggiunge una sanzione amministrativa).
E poi ricordate che esiste anche l'Ord. Min. 24 dic. 2008 (prorogata con l'Ordinanza del 10 febbraio 2012), Divieto di utilizzo e di detenzione di esche o bocconi avvelenati.
Per denunciare un caso di avvelenamento di animali domestici, randagi o selvatici, si deve compilare un foglio di carta semplice da inviare all'organo di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale o al Magistrato)e  sul quale vanno indicati gli estremi del fatto rilevato ed i vostri dati di riconoscimento, allegando quanta più documentazione possibile. Per casi urgenti basta anche la segnalazione telefonica ma il consiglio è di far seguire l'avvertimento da un atto scritto. È bene inviare, per conoscenza, l'esposto o la denuncia alla sede dell'associazione animalista o ambientalista più vicina.
Importante: ai fini dell'acquisizione delle prove, fate sempre compiere l'autopsia dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale tramite richiesta del Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.
E' utile, sia in forma preventiva che successiva, fare un esposto al Giudice di Pace in base all'articolo 638 del C. Penale ("Danneggiamento o uccisione di animali altrui") e in base all'articolo 727 del Codice penale (contro i maltrattamenti, con le modifiche attuate dalla Legge 189/2004 che ha introdotto l'art. 544-ter nel C. Penale), al testo Unico delle Leggi Sanitarie e alla legge 157/92. Fate una fotocopia del tutto e distribuitelo nel condominio e in zona: servirà speriamo a far capire al responsabile che esistono delle leggi (fac-simile dell'avviso).
In caso di territorio di caccia, chiedete al Sindaco, massima autorità sanitaria e di protezione degli animali nel Comune, un'Ordinanza urgente e chiedete anche al Presidente della Giunta Provinciale il divieto nella zona di ogni attività cinofilo-venatoria (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della L. "caccia" n. 157/1992), nonché della relativa legge regionale.