Spesso ci vengono poste tante domande sui diritti degli animali, ebbene come molti sapranno ma pochi avranno letto, c'è una legge che tutela gli animali d'affezione. Questa è l'occasione di leggere e conoscere i diritti che i nostri amici animali hanno, purtroppo non tutti i comuni sono recettivi, ma se siete dalla parte della ragione, e conoscendo la legge, potete far valere i vostri diritti e i diritti di anime innocenti che non hanno voce se non la vostra.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Finalità
1. La Regione Siciliana, in attuazione della legge 14 agosto
1991, n. 281, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito delle proprie
competenze e nel rispetto delle leggi dello Stato, promuove la protezione degli
animali con particolare riguardo alle condizioni di vita di quelli domestici e
di affezione, l'educazione al rispetto degli stessi e sostiene gli interventi
finalizzati alla tutela della salute umana ed animale, alla salvaguardia del
territorio, al riequilibrio ambientale ed alla prevenzione del randagismo.
2. Agli adempimenti previsti dalla presente legge,
provvedono la Regione, le province regionali, i comuni singoli o associati, le
aziende unità sanitarie locali, ognuno nell'ambito delle rispettive competenze,
avvalendosi della collaborazione delle associazioni protezionistiche o
animaliste.
Art. 2 Istituzione dell'anagrafe canina
1. A decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge è istituita l'anagrafe canina, cui sono
iscritti tutti i cani presenti nell'ambito territoriale della Regione.
2. L'anagrafe canina è istituita presso l'area di sanità
pubblica veterinaria di ciascuna azienda unità sanitaria locale. Le aziende
unità sanitarie locali, entro un anno dalla entrata in vigore della presente
legge, provvedono ad attivare, di concerto con i comuni, ambulatori veterinari
dove effettuare le operazioni di anagrafe e di sterilizzazione.
3. L'anagrafe canina è gestita preferibilmente attraverso
sistemi informatici che consentono, mediante apposita banca dati, anche la
gestione dell'anagrafe zootecnica di cui al D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317.
4. Per le finalità di cui al presente articolo,
l'informatizzazione dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali, è effettuata dall'Assessore per la sanità, ripartendo
alle aziende unità sanitarie locali le somme stanziate dall'articolo 27 in
funzione della popolazione umana residente nell'ambito territoriale di ciascuna
azienda.
Art. 3 Obbligo della iscrizione
1. I cittadini residenti in Sicilia sono obbligati a
registrare all'anagrafe i cani di cui siano proprietari o detentori, a
qualsiasi titolo, entro centottanta giorni dalla nascita degli animali.
2. Per i cani esistenti nel territorio regionale al momento
di istituzione dell'anagrafe il termine di cui al comma 1 decorre
dall'istituzione dell'anagrafe.
3. I cani provenienti da altre regioni, i cui proprietari o
detentori sono residenti nella Regione Siciliana, devono essere registrati
entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale.
4. I cani al seguito di proprietari o detentori residenti in
altre regioni e dimoranti nel territorio siciliano devono essere iscritti
all'anagrafe entro novanta giorni dal loro ingresso nel territorio regionale,
anche nel caso in cui il proprietario o il detentore non fissi la propria
residenza nella Regione Siciliana. L'iscrizione, in tal caso, è effettuata
presso l'anagrafe canina dell'azienda unità sanitaria locale nel cui territorio
il proprietario o il detentore abbia stabilito il proprio domicilio.
5. Sono esonerati dall'iscrizione all'anagrafe i cani
appartenenti alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ed i cani al seguito di
cittadini, non residenti nella Regione Siciliana, che soggiornino nel
territorio regionale per periodi inferiori a novanta giorni.
6. I medici veterinari e le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo
19 che, nell'esercizio della loro attività, vengano a conoscenza dell'esistenza
di cani non iscritti all'anagrafe, hanno l'obbligo di segnalarlo entro sette
giorni al comune ed all'azienda unità sanitaria locale competenti per
territorio.
7. All'inosservanza dell'obbligo di iscrizione all'anagrafe
ed alla violazione dell'obbligo di cui al comma 6 si applica la sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 900 mila.
8. Si applica la sanzione da lire 5 milioni a lire 30
milioni qualora l'inosservanza riguardi cani, appartenenti a razze
particolarmente aggressive individuate con il decreto di cui all'articolo 4,
che possano essere utilizzati per i combattimenti.
Art. 4 Norme di attuazione
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
per la sanità, con proprio decreto, da adottarsi entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione per i
diritti degli animali di cui all'articolo 10, emana il regolamento di
esecuzione della presente legge.
2. Con propri decreti, sentita la commissione per i diritti
degli animali di cui all'articolo 10, il Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore per la sanità, adegua le norme del decreto di cui al comma 1,
tenuto conto delle evoluzioni sociali, ambientali e scientifiche.
3. Con le modalità di cui al comma 2 il Presidente della
Regione su proposta dell'Assessore per la sanità, adegua con periodicità
annuale, le tariffe di cui al comma 6 dell'articolo 11 e al comma 6
dell'articolo 14, nonchè le sanzioni previste dalla presente legge.
Art. 5 Operazioni di anagrafe
1. Alle operazioni di anagrafe canina provvede l'area di
sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale mediante la
registrazione della scheda anagrafica compilata, su richiesta dei proprietari o
detentori dei cani, dai medici veterinari dell'area di sanità pubblica
veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale o da medici veterinari liberi
professionisti, appositamente autorizzati, con le modalità previste dal decreto
di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria locale, che contiene i dati
segnaletici e la fotografia dell'animale, ove prodotta dal proprietario o dal
detentore, le generalità degli stessi, il codice anagrafico assegnato e gli
estremi identificativi del medico veterinario che ha effettuato le operazioni
di tatuaggio previste dall'articolo 6. La fotografia va comunque prodotta,
qualora il cane appartenga alle razze particolarmente aggressive individuate
con il decreto di cui all'articolo 4 e possa essere utilizzato per i
combattimenti.
2. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali richiedono all'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI)
i dati relativi al censimento della popolazione canina presente nel territorio
della Regione Siciliana.
3. La scheda anagrafica compilata da medici veterinari
liberi professionisti deve essere inviata, entro otto giorni dalla
compilazione, all'area di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità
sanitaria locale. Copia della scheda rilasciata, al proprietario o detentore del
cane, dai medici veterinari liberi professionisti o da quelli dell'area di
sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali deve seguire
l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà o di possesso e deve essere
esibita a richiesta delle autorità.
4. Al medico veterinario libero professionista che invii la
scheda oltre i termini di cui al comma 3, si applica la sanzione amministrativa
da lire 100 mila a lire 600 mila. La sanzione è raddoppiata nel caso di ritardo
superiore ai trenta giorni.
5. Il modello di scheda anagrafica è adottato con il decreto
di cui all'articolo 4.
Art. 6 Identificazione e tatuaggio elettronico
1. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un
codice di riconoscimento impresso mediante la inoculazione sottocutanea di un
microchip sul lato sinistro alla base del padiglione auricolare. Il microchip
contiene in memoria il codice identificativo, inalterabile ed unico,
evidenziabile da apposito lettore.
2. Le operazioni di impianto del microchip sono effettuate
dall'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali o
dai medici veterinari liberi professionisti, appositamente autorizzati
dall'azienda unità sanitaria locale, al momento stesso della compilazione della
scheda anagrafica.
3. Le operazioni di compilazione della scheda anagrafica e
di impianto del microchip sono effettuate gratuitamente dall'area di sanità
pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali. Sono a carico del
proprietario o del detentore dell'animale nel caso siano effettuate dai medici
veterinari liberi professionisti appositamente autorizzati con le modalità
previste dal decreto di cui all'articolo 4, dall'azienda unità sanitaria
locale.
4. Sono esentati dall'impianto del microchip i cani già
identificati con sistemi di tatuaggio elettronico compatibili con il sistema di
identificazione previsto dalla presente legge.
Art. 7 Codice identificativo
1. Il codice identificativo comprende nell'ordine i seguenti
elementi:
a) le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune di
residenza del proprietario o detentore del cane;
b) la sigla della provincia;
c) il numero progressivo attribuito all'animale;
d) la lettera 'S' per i cani sterilizzati.
2. I cani registrati presso l'anagrafe di altre regioni, che
a motivo della loro permanenza nel territorio regionale vengono iscritti
nell'anagrafe canina della Regione Siciliana, sono identificati in conformità
alla presente legge qualora i sistemi identificativi adoperati nella regione di
provenienza non siano compatibili con quelli previsti dalla presente legge.
3. L'eventuale cambiamento di residenza del proprietario o
del detentore del cane o la cessione dell'animale non comporta obbligo di
modifica del codice di riconoscimento.
Art. 8 Obblighi dei proprietari e dei detentori di cani
iscritti all'anagrafe
1. I proprietari o i detentori di cani iscritti all'anagrafe
devono segnalare all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali competenti per territorio:
a) la cessione a qualsiasi titolo dell'animale;
b) il cambio della propria residenza;
c) la morte dell'animale;
d) la scomparsa dell'animale.
2. Gli eventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono
essere segnalati entro trenta giorni e quelli di cui alle lettere c) e d) entro
dieci giorni dal loro verificarsi.
3. La denuncia di morte dell'animale iscritto all'anagrafe,
effettuata dal proprietario o dal detentore ai fini della cancellazione
dall'anagrafe, deve essere corredata di apposita certificazione rilasciata da
un medico veterinario.
4. In caso di morte dell'animale la comunicazione, con
allegato certificato di morte rilasciato da un medico veterinario, deve essere
consegnata all'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali.
5. L'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali cura le variazioni anagrafiche conseguenti agli eventi di cui
al comma 1.
6. Alle violazioni delle disposizioni di cui al comma 2,
riferite alle lettere a), b) e c) del comma 1, si applica la sanzione
amministrativa da lire 150 mila a lire 500 mila. Alle violazioni delle
disposizioni del comma 2, riferite alla lettera d) del comma 1, si applica la
sanzione amministrativa prevista dal comma 4 dell'articolo 9.
Art. 9 Abbandono di animali
1. E' vietato l'abbandono dei cani, dei gatti e di qualsiasi
altro animale domestico o di affezione custodito.
2. Il proprietario o detentore, in caso di sopravvenuta e
giustificata impossibilità al mantenimento, deve richiedere al comune di essere
autorizzato a consegnare l'animale presso le strutture pubbliche o private di
cui all'articolo 11. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino
alla proprietà dell'animale, il comune provvede a proprie spese al ricovero
dell'animale ed al suo mantenimento presso una struttura pubblica o
convenzionata.
3. E' equiparato all'abbandono il mancato ritiro dei cani di
cui al comma 5 dell'articolo 14 o la mancata comunicazione al comune e all'area
di sanità pubblica veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale nei casi di
rinuncia alla proprietà o di scomparsa.
4. Alle violazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica la
sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
Art. 10 Commissione per i diritti degli animali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è istituita la commissione per i diritti degli animali,
con compiti consultivi sullo stato di attuazione e sulle materie inerenti alla
presente legge.
2. La commissione è composta:
a) dall'Assessore per la sanità o suo delegato che la
presiede;
b) da un funzionario amministrativo dell'Assessorato della
sanità con funzioni di segretario;
c) da un ispettore veterinario in servizio presso il gruppo
dell'Ispettorato regionale veterinario preposto alla trattazione delle materie
inerenti alla presente legge;
d) da tre rappresentanti delle aree di sanità pubblica
veterinaria delle aziende unità sanitarie locali individuati dalla Giunta
regionale;
e) da un medico veterinario designato dagli ordini dei
medici veterinari;
f) da tre rappresentanti di altrettante associazioni
protezionistiche o animaliste scelti a rotazione tra quelli designati dalle
stesse associazioni iscritte all'Albo regionale di cui all'articolo 19. I
rappresentanti prescelti non sono immediatamente rieleggibili;
g) da un etologo designato dalle associazioni
protezionistiche o animaliste.
3. La commissione è nominata con decreto del Presidente
della Regione e dura in carica quattro anni.
4. La commissione è convocata dal presidente almeno quattro
volte l'anno.
Art. 11 Rifugi sanitari pubblici e rifugi per il ricovero
1. Per rifugio sanitario pubblico si intende un luogo atto
al ricovero dei cani e dei gatti che sia attrezzato con sala operatoria,
ambulatorio e locali di degenza per il controllo dei cani e dei gatti
catturati, la loro eventuale sterilizzazione nonchè la cura di animali
ammalati. Per rifugio per il ricovero si intende un luogo atto alla temporanea
permanenza di cani e gatti.
2. I comuni, singoli o associati e le province regionali,
provvedono al risanamento dei canili comunali esistenti, costruiscono rifugi
sanitari pubblici, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 12
e provvedono alla loro gestione. I rifugi sanitari devono essere dotati di uno
spazio adeguato per cure, interventi e degenza di gatti incidentati o
sottoposti a sterilizzazione con i metodi di cui al comma 4 dell'articolo 18.
3. I cani vaganti catturati sono condotti presso i rifugi
sanitari pubblici o convenzionati, in cui soggiornano fino al momento della
restituzione al proprietario, del loro affidamento o della loro rimessa in
libertà.
4. Qualora non siano disponibili idonei rifugi sanitari
pubblici o quando la capacità recettiva di quelli esistenti non sia
sufficiente, i comuni singoli o associati, possono incaricare della custodia
dei cani catturati associazioni protezionistiche o animaliste, iscritte
nell'Albo di cui all'articolo 19 che gestiscono rifugi privati per cani.
5. L'incarico della custodia viene conferito sulla base di
un'apposita convenzione, stipulata secondo uno schema tipo adottato con il
decreto di cui all'articolo 4, con cui le associazioni protezionistiche o
animaliste si impegnano ad espletare gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4
dell'articolo 14 ed a mantenere ed a custodire gli animali per i tempi previsti
dall'articolo 15.
6. Nel decreto di cui all'articolo 4 è indicata la misura
massima delle spese rimborsabili alle associazioni protezionistiche o
animaliste per la gestione dei rifugi convenzionati.
7. Alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui
all'articolo 19 può essere affidata la gestione dei rifugi sanitari pubblici,
sotto il controllo dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali e sulla base di un'apposita convenzione stipulata secondo uno
schema tipo adottato con il decreto di cui all'articolo 4.
8. Al rifugio sanitario pubblico gestito dal comune è
preposto un responsabile amministrativo che cura gli adempimenti di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 14 ed è responsabile delle istruzioni impartite
dall'area di sanità pubblica veterinaria. Nei rifugi sanitari pubblici o
convenzionati gestiti dalle associazioni protezionistiche o animaliste i
predetti adempimenti sono assolti dalle stesse associazioni protezionistiche o
animaliste.
Art. 12 Organizzazione dei rifugi sanitari pubblici
1. I rifugi sanitari pubblici sono sottoposti a controllo
sanitario da parte dell'area di sanità pubblica veterinaria delle aziende unità
sanitarie locali e devono garantire buone condizioni di vita per i cani
ospitati ed il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. L'attivazione dei rifugi sanitari pubblici e privati è
subordinata ad autorizzazione dell'Assessore per la sanità. I rifugi sanitari
pubblici e privati esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto
di cui all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono determinati i
requisiti strutturali, le caratteristiche dei rifugi sanitari pubblici e dei
rifugi per il ricovero e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.
4. Presso i rifugi sanitari pubblici l'assistenza sanitaria
degli animali ospitati è assicurata dall'area di sanità pubblica veterinaria
delle aziende unità sanitarie locali.
5. L'assistenza sanitaria presso i rifugi sanitari privati è
assicurata da medici veterinari liberi professionisti individuati
dall'associazione protezionistica o animalista che gestisce l'impianto.
6. I rifugi per il ricovero devono essere dotati almeno di
un ambulatorio attrezzato.
7. Presso i rifugi sanitari pubblici è attivato un sistema
di sorveglianza sanitaria nei confronti delle principali malattie infettive e
zoonosi.
Art. 13 Apertura al pubblico dei rifugi sanitari e dei
rifugi per il ricovero
1. Al fine di favorire l'adozione dei cani e dei gatti ivi
ospitati i rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono prevedere
giornalmente regolari orari di apertura al pubblico delle strutture.
2. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero possono
avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita di privati cittadini per
lo svolgimento dell'attività della struttura.
3. I rifugi sanitari e i rifugi per il ricovero devono
consentire, senza bisogno di speciali procedure o autorizzazioni, l'accesso dei
responsabili locali delle associazioni protezionistiche o animaliste per il
controllo della gestione della struttura.
Art. 14 Cattura e custodia dei cani vaganti o randagi
1. I comuni singoli o associati, direttamente o in
convenzione con enti, privati o associazioni protezionistiche o animaliste
iscritte all'Albo regionale provvedono alla cattura dei cani vaganti con
sistema indolore e senza ricorrere all'uso di tagliole, di bocconi avvelenati o
di pungoli. Non è consentita la cattura di cani vaganti o randagi a soggetti
diversi dagli addetti a tale servizio.
2. I cani vaganti catturati e quelli ritrovati sono affidati
ai rifugi sanitari pubblici o a quelli convenzionati, e sottoposti a controllo
sanitario.
3. Per ogni cane catturato il rifugio sanitario provvede
all'accertamento del codice di identificazione e, ove sia possibile
identificare il proprietario, ad avvertire lo stesso anche tramite
comunicazione telefonica o telegrafica.
4. A cura dell'area di sanità pubblica veterinaria che
gestisce l'anagrafe, il proprietario, quale risulta dai dati dell'anagrafe
canina, deve essere avvertito a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno della cattura o del ritrovamento dell'animale.
5. Il proprietario del cane custodito nel rifugio sanitario
è obbligato al ritiro dell'animale entro quindici giorni dal ricevimento della
raccomandata.
6. Sono poste a carico del proprietario le spese necessarie
per la custodia ed il mantenimento dell'animale, secondo le tariffe determinate
con il decreto di cui all'articolo 4.
7. Sono esenti dal pagamento delle spese di cui al comma 6
del presente articolo ed al comma 3 dell'articolo 16:
a) coloro i quali hanno compiuto il sessantacinquesimo anno
di età;
b) i titolari di pensioni sociali.
8. Al cane iscritto all'anagrafe, non ritirato dal proprietario
entro quindici giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al
comma 4, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 relativamente
all'affidamento a privati o alle associazioni protezionistiche o animaliste,
alla sterilizzazione ed alla rimessa in libertà.
Art. 15 Controllo della popolazione canina
1. I cani catturati che non risultino iscritti all'anagrafe
sono riconsegnati al proprietario o al detentore che li reclamino entro
quindici giorni dalla notifica della cattura, previo pagamento delle spese di
custodia e di mantenimento di cui al comma 6 dell'articolo 14, e della sanzione
di cui al comma 7 dell'articolo 3.
2. Trascorsi trenta giorni dalla cattura, i cani che non
risultino iscritti all'anagrafe che non siano stati reclamati, possono essere
ceduti ad associazioni protezionistiche o animaliste o a privati cittadini che
si impegnino ad accudirli e custodirli, previa iscrizione all'anagrafe canina e
relativa identificazione.
3. I cani possono essere presi in affidamento anche dalla
stessa associazione protezionistica o animalista che gestisce il rifugio
sanitario pubblico o che sia convenzionata per la custodia dei cani catturati.
Dal momento dell'affidamento cessano gli effetti della custodia di cui ai commi
4 e 7 dell'articolo 11.
4. Trascorso il termine di cui al comma 2, i cani catturati
che non risultino iscritti all'anagrafe, non reclamati e non affidati a privati
o ad associazioni protezionistiche o animaliste, sono sottoposti a
sterilizzazione da effettuarsi entro i successivi quindici giorni con metodi di
provata efficacia e con l'adozione di ogni accorgimento necessario ad evitare
sofferenze agli animali in conformità a quanto stabilito dal comma 2
dell'articolo 16.
5. Per i cani iscritti all'anagrafe e non ritirati dal
proprietario o dal detentore, il termine previsto dal comma 4 decorre dalla
data di ricezione da parte del proprietario o del detentore della comunicazione
di cui al comma 4 dell'articolo 14.
6. I cani non reclamati e non affidati a privati cittadini o
ad associazioni protezionistiche o animaliste, fatto salvo quanto previsto dal
comma 8, non possono essere soppressi e vengono mantenuti nei rifugi sanitari
pubblici e privati a spese dei comuni almeno fino al quindicesimo giorno
successivo alla sterilizzazione. Ove le strutture non dovessero offrire
recettività sufficiente, il sindaco d'intesa con l'area di sanità pubblica
veterinaria dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio e
sentito il parere delle associazioni protezionistiche o animaliste operanti nel
territorio può disporre che i cani vengano rimessi in libertà, previa
sterilizzazione, identificazione ed iscrizione all'anagrafe, come cani
sprovvisti di proprietario.
7. Sono rimessi in libertà, previa sterilizzazione,
identificazione ed iscrizione all'anagrafe come cani sprovvisti di
proprietario, anche nel caso in cui le strutture offrano sufficiente capacità
recettiva, i cani catturati che vivono in caseggiati, quartieri o rioni,
qualora cittadini residenti nel medesimo caseggiato, quartiere o rione ne
facciano richiesta al comune purché i cani interessati siano di indole docile e
le loro condizioni generali e di salute lo consentano. Sono esclusi dalla
remissione in libertà i cani delle razze di cui al comma 8 dell'articolo 3.
8. I cani sterilizzati, se nuovamente catturati, previo
controllo sanitario favorevole, sono rimessi in libertà ovvero ricoverati per
gli eventuali trattamenti terapeutici conseguenti al controllo sanitario.
9. I cani catturati, i cani abbandonati ed i cani ricoverati
nei rifugi sanitari possono essere soppressi soltanto nei casi previsti dagli
articoli 86, 87 e 91 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, ovvero nei casi in cui
risultino di comprovata pericolosità o siano affetti da forme patologiche gravi
e non curabili. La soppressione dei cani deve essere effettuata da medici veterinari
in modo esclusivamente eutanasico e comunque con l'adozione di ogni misura
idonea ad evitare sofferenze agli animali.
Art. 16 Controllo delle nascite
1. Le aree di sanità pubblica veterinaria delle aziende
unità sanitarie locali predispongono interventi preventivi finalizzati al
controllo delle nascite della popolazione felina e canina servendosi delle
strutture ambulatoriali appositamente messe a disposizione dai comuni.
2. Le operazioni di sterilizzazione sono effettuate
esclusivamente da medici veterinari con mezzi chirurgici o farmacologici,
secondo tecniche che consentano di preservare, per quanto possibile, la
vitalità sessuale degli animali e con l'adozione di ogni precauzione necessaria
ad evitare sofferenze agli animali stessi.
3. Gli interventi di sterilizzazione sui cani iscritti
all'anagrafe sono effettuati, a carico dei proprietari o dei detentori, sulla
base di un tariffario adottato con il decreto di cui all'articolo 4, sentiti
gli ordini dei medici veterinari della Regione.
4. I cani di cui al comma 2 dell'articolo 15 sono
sterilizzati gratuitamente dall'area di sanità pubblica veterinaria delle
aziende unità sanitarie locali anche nel caso che la sterilizzazione venga
richiesta successivamente all'affidamento.
Art. 17 Norme di tutela igienica della collettività
1. Coloro che conducono cani nelle vie o in altro luogo
aperto al pubblico devono essere muniti di appositi dispositivi per la
rimozione delle deiezioni solide dei propri animali.
2. E' fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di
rimuovere le deiezioni solide emesse dai propri animali nelle vie o in altri
luoghi aperti al pubblico.
3. Le amministrazioni comunali provvedono ad individuare e a
delimitare aree da destinare ai cani d'affezione per le funzioni fisiologiche e
motorie degli stessi. Le stesse aree sono sottoposte a frequente rimozione
delle deiezioni e a periodici interventi di bonifica.
4. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 1 si
applica la sanzione amministrativa da lire 50 mila a lire 300 mila.
5. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma 2 si
applica la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila.
Art. 18 Protezione dei gatti in libertà
1. E' fatto divieto di maltrattare i gatti randagi o
domestici. E' fatto divieto di maltrattare e di allontanare dal loro habitat
naturale i gatti che vivono in libertà. Per habitat naturale si intende
qualsiasi territorio o porzione di esso, edificato e non, dove stabilmente sia
insediato un gatto o una colonia felina in libertà, indipendentemente dal fatto
che sia accudita dai cittadini.
2. I comuni, sentite le aziende unità sanitarie locali,
possono stipulare con le associazioni protezionistiche o animaliste apposite
convenzioni per il censimento delle colonie feline in stato di libertà, per la
loro gestione e per assicurarne le condizioni di sopravvivenza e di salute.
3. La convenzione è stipulata secondo uno schema tipo
approvato con il decreto di cui all'articolo 4. Il decreto stabilisce altresì
la misura massima delle spese rimborsabili all'associazione protezionistica o
animalista.
4. I gatti che vivono in libertà devono essere sterilizzati,
se le loro condizioni di salute lo consentono, a cura delle aree di sanità
pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, che provvedono ad
apporre mediante tatuaggio la lettera 'S', e successivamente rimessi in libertà
nella colonia di provenienza. Nel caso di colonia gestita da associazione
protezionistica o animalista, se viene da questa richiesta, la sterilizzazione
può essere effettuata presso medici veterinari liberi professionisti
convenzionati.
5. La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita,
oltre che nell'ipotesi di cui al comma 4, soltanto per comprovati motivi
sanitari e viene effettuata da volontari di associazioni protezionistiche o
animaliste convenzionate.
6. I comuni possono consentire alle associazioni
protezionistiche o animaliste iscritte nell'Albo di cui all'articolo 19
l'impianto di appropriati ricoveri nelle zone popolate da felini.
7. L'attivazione di rifugi per gatti è subordinata ad
autorizzazione regionale. Con il decreto di cui all'articolo 4, sono
determinati i requisiti strutturali e le caratteristiche dei rifugi per gatti
nonché le modalità per il rilascio delle autorizzazioni. I rifugi per gatti
esistenti devono essere adeguati ai requisiti previsti dal decreto di cui
all'articolo 4 entro un anno dalla pubblicazione del decreto medesimo.
8. Le associazioni protezionistiche o animaliste che
gestiscono rifugi per gatti possono essere incaricate dal sindaco della
custodia di gatti i cui proprietari non sono più in condizioni di provvedere al
loro mantenimento. Tali animali, ove non siano affidati entro trenta giorni a
privati che si impegnino a mantenerli e ad accudirli, sono sottoposti a
sterilizzazione, gratuitamente, presso l'area di sanità pubblica veterinaria
della aziende unità sanitarie locali, con gli stessi metodi di cui al comma 4
dell'articolo 15.
9. I gatti che vivono in libertà possono essere soppressi
soltanto nei casi in cui risultino affetti da forme patologiche gravi e non
curabili.
10. La soppressione dei gatti deve essere effettuata dai
medici veterinari in modo esclusivamente eutanasico o comunque con l'adozione
di ogni misura idonea ad evitare sofferenze agli animali. In caso di malattia
l'animale viene isolato e curato presso rifugi sanitari comunali o presso
rifugi privati per gatti. A guarigione avvenuta il gatto viene rimesso in
libertà nella colonia di appartenenza. In caso di invalidità permanente viene
affidato definitivamente alla struttura convenzionata. Salvo quanto previsto
dal comma 9, è assicurata la cura e la sopravvivenza dei gatti nei rifugi
sanitari pubblici e nei rifugi per il ricovero.
Art. 19 Albo regionale
1. Presso l'Assessorato della sanità è istituito l'Albo
delle associazioni per la protezione degli animali, cui sono iscritte le
associazioni, costituite con atto pubblico, che ne facciano richiesta e che
perseguono, senza fini di lucro, obiettivi di tutela, cura e protezione degli
animali.
2. I requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo sono
stabiliti con apposito regolamento adottato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Regione, su proposta dell'Assessore per la sanità.
3. In sede di prima applicazione, possono richiedere l'iscrizione
all'Albo regionale quelle associazioni costituite con atto pubblico che, da
almeno due anni, gestiscano rifugi per animali.
Art. 20 Contributi per i rifugi sanitari
1. L'Assessore per la sanità concede ai comuni, singoli o
associati, contributi per il risanamento dei canili comunali esistenti, per la
costruzione di nuovi rifugi sanitari pubblici e per la predisposizione di
ambulatori veterinari in cui effettuare le operazioni di anagrafe e di
sterilizzazione previsti dalla presente legge.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati anche alle
associazioni di cui all'articolo 19, che gestiscono rifugi per cani o per gatti
operanti da almeno un biennio, in misura non superiore al 50 per cento della
spesa complessiva, debitamente accertata e fatturata.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono erogati sulla
base di progetti esecutivi di risanamento o di costruzione, debitamente
approvati, secondo le vigenti disposizioni, che rispettino i requisiti igienico
strutturali e funzionali previsti dal decreto di cui all'articolo 4.
4. Salvo i casi dovuti a cause di forza maggiore, qualora i
lavori non siano iniziati entro sei mesi od ultimati entro diciotto mesi dalla
erogazione del contributo, il contributo medesimo viene recuperato.
5. L'Assessore per la sanità è autorizzato a concedere
contributi alle associazioni protezionistiche o animaliste per il mantenimento
degli animali ricevuti in affidamento ai sensi del comma 2 dell'articolo 15.
6. Con decreto da adottarsi entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore per la sanità provvede
a determinare i requisiti ed i limiti per l'erogazione dei contributi, nonché i
controlli da esercitarsi.
7. I contributi non possono essere superiori al 50 per cento
della misura massima delle spese rimborsabili indicata dal decreto di cui
all'articolo 4 e devono essere rapportati al periodo di effettivo ricovero di
ciascun cane che non può superare i centottanta giorni.
8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i comuni prevedono in sede di formazione o di revisione degli
strumenti urbanistici nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria, aree idonee destinate alla realizzazione di servizi per la
costruzione o ristrutturazione di rifugi per cani e di rifugi per gatti. Tali
aree possono essere concesse in comodato anche ad enti ed associazioni che
svolgono attività di protezione degli animali, iscritti all'Albo regionale di
cui all'articolo 19, per la costruzione o l'ampliamento di rifugi permanenti
secondo le finalità previste dalla presente legge.
Art. 21 Indennizzo per le perdite zootecniche da cani
randagi o inselvatichiti
1. La Regione indennizza gli allevatori per le perdite di
bestiame subite ad opera di cani randagi o inselvatichiti, accertate e
certificate dall'area di sanità pubblica veterinaria delle competenti aziende
unità sanitarie locali in misura pari al valore medio di mercato, determinato
ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989,
n. 298, e successive modifiche ed integrazioni, ridotto del 20 per cento.
2. Le modalità di liquidazione dell'indennità sono quelle
stabilite dall'Assessore per la sanità con la circolare 22 maggio 1990, n. 549,
pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana 30 giugno 1990, n.
31.
Art. 22 Promozione educativa
1. La Regione in collaborazione con l'area di sanità
pubblica veterinaria delle aziende unità sanitarie locali, con gli ordini
professionali dei medici veterinari, con le autorità scolastiche, con le
università e con le associazioni protezionistiche o animaliste promuove
programmi di informazione e di educazione al rispetto degli animali ed alla
tutela della loro salute.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore per la
sanità approva piani pluriennali di formazione ed aggiornamento degli operatori
dell'area di sanità pubblica veterinaria, corsi di formazione del personale
ausiliario operante nella medesima, nonché iniziative di educazione sanitaria,
di informazione e di sensibilizzazione della popolazione.
Art. 23 Cimiteri per animali d'affezione
1. I comuni, singoli o associati, possono realizzare
cimiteri per il seppellimento di animali d'affezione, ossia cani, gatti,
criceti, uccelli da gabbia, altri animali domestici di piccola dimensione e
cavalli, a condizione che un apposito certificato rilasciato da un medico
veterinario escluda il decesso per malattie trasmissibili all'uomo o
denunciabili ai sensi del vigente regolamento di polizia veterinaria.
2. La realizzazione dei cimiteri di cui al comma 1 è
soggetta a parere preventivo dell'azienda unità sanitaria locale competente per
territorio.
3. Il Presidente della Regione adotta, entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento tipo di
gestione dei cimiteri per animali d'affezione in conformità al regolamento di
polizia veterinaria.
Art. 24 Divieto di combattimento fra animali
1. Chiunque organizzi combattimenti fra animali di qualsiasi
specie, ovvero vi assista o effettui puntate di gioco o di scommessa sugli
animali impiegati, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a
lire 60 milioni. La stessa sanzione si applica anche al proprietario o al
detentore degli animali impiegati nel combattimento, salvo che il fatto non sia
avvenuto contro la loro volontà.
2. E' sempre disposta la confisca amministrativa, prevista
dall'articolo 20, comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, degli animali
utilizzati o destinati ai combattimenti. Gli animali confiscati sono mantenuti
nei rifugi sanitari pubblici o nei rifugi per il ricovero a spese dei comuni
ovvero affidati alle associazioni protezionistiche o animaliste di cui
all'articolo 19 o ad enti, organizzazioni o strutture che provvedano al loro
recupero comportamentale.
Art. 25 Norma di salvaguardia
1. Le convenzioni per la custodia dei cani catturati,
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulate dai
comuni con le associazioni protezionistiche o animaliste o con privati gestori
di rifugi per cani, rimangono efficaci fino alla loro scadenza e comunque non
oltre ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, dopo la scadenza
possono essere rinnovate secondo le modalità previste dai commi 5 e 7
dell'articolo 11.
3. Per i cani la cui custodia ha inizio dopo l'entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 4 il corrispettivo della custodia non
può superare quello previsto dal comma 6 dell'articolo 11.
4. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 7 dell'articolo 11
possono essere stipulate dai comuni anche con privati gestori di rifugi per cani.
Art. 26 Sanzioni
1. Le violazioni alle disposizioni della presente legge,
salvo quanto diversamente previsto dagli articoli precedenti, sono punite con
la sanzione amministrativa da lire 300 mila a lire 500 mila.
2. Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 il sindaco
è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni
amministrative per le violazioni alla presente legge.
3. Nel caso di violazione del comma 5 dell'articolo 14, la
sanzione, prevista dal comma 4 dell'articolo 9, è maggiorata delle spese di
custodia e mantenimento degli animali, quali determinate dal decreto di cui
all'articolo 4.
4. I proventi delle sanzioni amministrative spettano alla
Regione e sono utilizzati per il finanziamento degli interventi previsti.
Nessun commento:
Posta un commento